Associazione Culturale Umbro Salentina SubasioSalento
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Associazione Umbro Salentina SubasioSalento


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CULTURA       

IL GUSTO       
     

STATUTO      

LA STORIA     
Statuto

Titolo  I
Denominazione - Sede - Scopi - Durata
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Art. 1
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE UMBRO-SALENTINA “SUBASIOSALENTO”  è un’associazione senza fini di lucro (no profit), apolitica, apartitica e non religiosa. L’Associazione ha sede in  PERUGIA, via Gregorovius, 11, e potrà istituire sedi secondarie.
Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di:
- promuovere iniziative di carattere culturale volte alla divulgazione e conoscenza della cultura e tradizioni salentine;
- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, politici, sociali, economici ed istituzionali attività culturali incontri, convegni, mostre, concerti e stanziare borse dei studio;
- volgere attività editoriali inerenti alle indicate finalità;
- promuovere scambi con altre associazioni ed enti aventi oggetto analogo al proprio e stabilire con gli stessi tutti quei rapporti che siano ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.
L’Associazione potrà svolgere inoltre attività economiche accessorie e/o strumentali per il migliore raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata

Titolo  II
Soci
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Art. 4
I soci si distinguono in:
a)   Soci fondatori
b)   Soci ordinari
c)   Soci sostenitori
d)   Soci onorari

Art. 5
Sono Soci Fondatori i promotori ed i firmatari dell’atto Costitutivo.
Sono Soci  Ordinari coloro che, avendo origini salentine e  presentati da due soci ordinari o da un socio fondatore, richiedano di farne parte compilando la scheda di adesione e versando la quota sociale.
Sono Soci  Sostenitori  coloro che, condividendo lo statuto, intendono contribuire allo sviluppo dell’attività dell’associazione e presentati da due soci ordinari o da un socio fondatore, chiedano di farne parte compilando la scheda di adesione e versando la quota sociale
Sono soci onorari coloro che per il loro prestigio e per il contributo dato  al raggiungimento delle finalità sociali vengono riconosciuti tali a maggioranza dall’Assemblea.
Ogni socio ha diritto di voto ed è eleggibile per la nomina degli 
Organi Collegiali.

Art. 6
Tutti gli incarichi nell’ambito dell’Associazione sono uniformati al principio del volontariato e della gratuità e si ispirano a principi di democrazia interna ed autonomia.


Art. 7  
Tutti i Soci dell’Associazione hanno l’obbligo di tenere un comportamento irreprensibile e che, comunque non arrechi, anche indirettamente, pregiudizio all’Associazione.
 
Art. 8
Il socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, con effetti dalla data di ricevimento da parte dell’Associazione della notifica stessa.
Il recesso non da diritto a restituzione della quota versata.  

Art. 9
In presenza di gravi motivi, quali un comportamento pregiudizievole alle finalità ed al prestigio dell’Associazione, il mancato pagamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Comitato direttivo, il mancato adempimento ai doveri inerenti alla qualità di Socio e/o gli impegni assunti verso l’Associazione,  il socio  può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni può adire il Collegio dei Probiviri.
In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Titolo  III
Patrimonio e quote sociali 
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Art. 10
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono  a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da persone fisiche e dagli avanzi di gestione.

Art. 11
Per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a)   fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori,
b)   quote sociali;
c)   contributi e liberalità di soci, di Enti Pubblici e privati;
d)   introiti realizzati nello svolgimento della attività istituzionale.

Art. 12
La quota associativa è unica, ha validità per l’anno sociale ed è intrasmissibile.
L’Associazione con l’ammissione a socio rilascerà la tessera sociale

Titolo  IV
Organi dell’Associazione
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Art. 13
Sono Organi dell’ASSOCIAZIONE:
a)   l’Assemblea dei Soci;
b)   Il Consiglio Direttivo;
c)   Il Presidente;
d)   Il Collegio dei Probiviri;

Art. 14
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. I Soci possono farsi rappresentare da altri  Soci, mediante regolare delega scritta. Ogni Socio non può rappresentarne più di due.
L’Assemblea è convocata dal presidente dell’Associazione:
1) almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per l’anno successivo;
2)  ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;
3)  ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 di tutti i  Soci  o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea inoltre:
a)   elegge il Consiglio Direttivo;
b)   approva gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c)   delibera sulle modifiche al presente Statuto Sociale;
d)   approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e)   nomina i soci onorari;
f)    delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
g)   elegge il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, da un Socio scelto tra i presenti.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della seduta assembleare, al quale è affidata la redazione del relativo verbale e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario
L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile

Art. 15
L’Assemblea viene convocata in prima ed in seconda convocazione, a distanza almeno di 24 ore, con l’indicazione dell’ordine del giorno mediante avviso scritto almeno 10 giorni prima della data fissata

Art. 16
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 11  membri secondo le decisioni dell’assemblea dei soci.
Nell’ipotesi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione senza alcuna eccezione, ed ha tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; in particolare:
- elegge nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, Segretario e il Tesoriere;
- approva e presenta all’Assemblea dei Soci il conto consuntivo economico e finanziario, nonché il conto preventivo;
- ratifica le domande presentate per l’ammissione a socio;
- esegue le direttive programmatiche  su indirizzo  dell’Assemblea;
- stabilisce anno per anno l’ammontare  della quota sociale;
- delibera sui casi di decadenza ed esclusione da socio;

Art. 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
Può riunirsi anche a seguito di autoconvocazione  su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, o, in assenza di entrambi,  dal Consigliere più anziano.

Art. 18
Il Presidente  ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio, Egli potrà quindi rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, società, associazioni, istituti privati e pubblici.
Cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
Le funzioni di Presidente sono esercitate in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Art. 19
Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità ed i rapporti economico-finanziari con i terzi; provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre annualmente al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea; custodisce sotto la sua personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell’Associazione che gli venga affidato, cura la riscossione delle quote sociali, paga le spese nei limiti stabiliti dal bilancio, esegue le istruzioni impartitegli dal Consiglio Direttivo in ordine alle sue funzioni e gli adempimenti assegnatigli dal Regolamento.
 
Art. 20
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri eletti dall’Assemblea dei soci e la loro decisione sarà inappellabile sulle controversie tra soci e tra questi e l’associazione od i suoi organi. Essi giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura

Art. 21
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, hanno durata di tre  anni ed i componenti possono essere rieletti.

Art. 22
Oltre alla tenuta dei libri  prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro Soci, il libro cassa, libro dei materiali di proprietà dell’associazione.

Titolo  V
Esercizio sociale - Avanzi di gestione  
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Art. 23
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo, predisposto il rendiconto economico finanziario lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 24
All’associazione è vietato  distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché i fondi di riserva e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo  VI
Scioglimento 

Art. 25
In caso di scioglimento dell’ASSOCIAZIONE “SUBASIOSALENTO” il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affine e senza scopi di lucro, o a fini di pubblica utilità. In tale ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo e ai sensi delle leggi in vigore per gli Enti di tipo associativo senza fini di lucro.

Art. 26
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto Sociale, si intendono richiamate e trascritte, tutte le norme previste e contenute nel Codice Civile in quanto applicabili.