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STATUTO
Titolo
I
Denominazione
- Sede - Scopi - Durata
Art.
1
L’ASSOCIAZIONE
CULTURALE UMBRO-SALENTINA “SUBASIOSALENTO”
è un’associazione senza fini di lucro (no profit), apolitica,
apartitica e non religiosa. L’Associazione ha sede in
PERUGIA, via Gregorovius, 11, e potrà istituire sedi secondarie.
Art. 2
L’Associazione
ha lo scopo di:
-
promuovere iniziative di carattere culturale volte alla divulgazione e
conoscenza della cultura e tradizioni salentine;
-
svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri
organismi ed enti culturali, politici, sociali, economici ed istituzionali
attività culturali incontri, convegni, mostre, concerti e stanziare borse dei
studio;
-
volgere attività editoriali inerenti alle indicate finalità;
- promuovere scambi con altre associazioni ed enti aventi oggetto analogo
al proprio e stabilire con gli stessi tutti quei rapporti che siano ritenuti
opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.
L’Associazione
potrà svolgere inoltre attività economiche accessorie e/o strumentali per il
migliore raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 3
L’Associazione
ha durata illimitata
Titolo
II
Soci
Art.
4
I
soci si distinguono in:
a)
Soci fondatori
b)
Soci ordinari
c)
Soci sostenitori
d)
Soci onorari
Art.
5
Sono
Soci Fondatori i promotori ed i firmatari dell’atto Costitutivo.
Sono
Soci Ordinari coloro che, avendo
origini salentine e presentati da
due soci ordinari o da un socio fondatore, richiedano di farne parte
compilando la scheda di adesione e versando la quota sociale.
Sono
Soci Sostenitori
coloro che, condividendo lo statuto, intendono contribuire allo
sviluppo dell’attività dell’associazione e presentati da due soci
ordinari o da un socio fondatore, chiedano di farne parte compilando la scheda
di adesione e versando la quota sociale
Sono
soci onorari coloro che per il loro prestigio e per il contributo dato
al raggiungimento delle finalità sociali vengono riconosciuti tali a
maggioranza dall’Assemblea.
Ogni
socio ha diritto di voto ed è eleggibile per la nomina degli
Organi
Collegiali.
Art.
6
Tutti
gli incarichi nell’ambito dell’Associazione sono uniformati al
principio del volontariato e della gratuità e si ispirano a principi di
democrazia interna ed autonomia.
Art.
7
Tutti
i Soci dell’Associazione hanno l’obbligo di tenere un comportamento
irreprensibile e che, comunque non arrechi, anche indirettamente,
pregiudizio all’Associazione.
Art.
8
Il
socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere,
con effetti dalla data di ricevimento da parte dell’Associazione della
notifica stessa.
Il
recesso non da diritto a restituzione della quota versata.
Art.
9
In
presenza di gravi motivi, quali un comportamento pregiudizievole alle
finalità ed al prestigio dell’Associazione, il mancato pagamento delle
quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Comitato direttivo,
il mancato adempimento ai doveri inerenti alla qualità di Socio e/o gli
impegni assunti verso l’Associazione,
il socio può essere
escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’esclusione
ha effetto dalla notifica del provvedimento. Nel caso in cui l’escluso
non condivida le ragioni può adire il Collegio dei Probiviri.
In
tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino
alla pronuncia del Collegio stesso.
Titolo
III
Patrimonio
e quote sociali
Art.
10
Il
Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili
che pervengono a qualsiasi
titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati,
da persone fisiche e dagli avanzi di gestione.
Art. 11
Per
l’adempimento dei suoi compiti istituzionali l’Associazione dispone
delle seguenti entrate:
a)
fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati dai Soci
Fondatori,
b)
quote sociali;
c)
contributi e liberalità di soci, di Enti Pubblici e privati;
d)
introiti realizzati nello svolgimento della attività
istituzionale.
Art.
12
La
quota associativa è unica, ha validità per l’anno sociale ed è
intrasmissibile.
L’Associazione
con l’ammissione a socio rilascerà la tessera sociale
Titolo
IV
Organi dell’Associazione
Art.
13
Sono
Organi dell’ASSOCIAZIONE:
a)
l’Assemblea dei Soci;
b)
Il Consiglio Direttivo;
c)
Il Presidente;
d)
Il Collegio dei Probiviri;
Art.
14
Hanno
diritto ad intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci in
regola con il pagamento della quota annuale. I Soci possono farsi
rappresentare da altri Soci,
mediante regolare delega scritta. Ogni Socio non può rappresentarne più
di due.
L’Assemblea
è convocata dal presidente dell’Associazione:
1)
almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e
finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare le
direttive programmatiche per l’anno successivo;
2)
ogni
tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;
3)
ogni
qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno, oppure
ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 di tutti i
Soci o da almeno la
metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea
inoltre:
a)
elegge il Consiglio Direttivo;
b)
approva gli indirizzi generali dell’attività
dell’Associazione;
c)
delibera sulle modifiche al presente Statuto Sociale;
d)
approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell’attività dell’Associazione;
e)
nomina i soci onorari;
f)
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio;
g)
elegge il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, da un
Socio scelto tra i presenti.
Il
Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della seduta assembleare,
al quale è affidata la redazione del relativo verbale e, se opportuno,
due scrutatori. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle
deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale
della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario
L’assemblea
è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste
dall’art. 21 del Codice Civile
Art.
15
L’Assemblea
viene convocata in prima ed in seconda convocazione, a distanza almeno di
24 ore, con l’indicazione dell’ordine del giorno mediante avviso
scritto almeno 10 giorni prima della data fissata
Art.
16
Il
Consiglio Direttivo è formato da 5 a 11
membri secondo le decisioni dell’assemblea dei soci.
Nell’ipotesi
di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un
Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua
sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla
prima assemblea.
Il
Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per tutti gli
atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione
senza alcuna eccezione, ed ha tutte le facoltà per l’attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali; in particolare:
-
elegge nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, Segretario e il
Tesoriere;
-
approva e presenta all’Assemblea dei Soci il conto consuntivo economico e finanziario, nonché il conto preventivo;
-
ratifica le domande presentate per l’ammissione a socio;
-
esegue le direttive programmatiche su
indirizzo dell’Assemblea;
-
stabilisce anno per anno l’ammontare
della quota sociale;
-
delibera sui casi di decadenza ed esclusione da socio;
Art.
17
Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario.
Può
riunirsi anche a seguito di autoconvocazione
su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei
componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, o,
in assenza di entrambi, dal
Consigliere più anziano.
Art.
18
Il
Presidente ha la
rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio, Egli potrà
quindi rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in
tutti i rapporti con Enti, società, associazioni, istituti privati e
pubblici.
Cura
l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
Le
funzioni di Presidente sono esercitate in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Art.
19
Il
Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità ed i rapporti
economico-finanziari con i terzi; provvede alla compilazione del bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre annualmente al
Consiglio Direttivo ed all’Assemblea; custodisce sotto la sua personale
responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell’Associazione che gli
venga affidato, cura la riscossione delle quote sociali, paga le spese nei
limiti stabiliti dal bilancio, esegue le istruzioni impartitegli dal
Consiglio Direttivo in ordine alle sue funzioni e gli adempimenti
assegnatigli dal Regolamento.
Art.
20
Il
Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri eletti dall’Assemblea
dei soci e la loro decisione sarà inappellabile sulle controversie tra
soci e tra questi e l’associazione od i suoi organi. Essi giudicheranno
“ex bono et aequo”, senza formalità di procedura
Art.
21
Tutte
le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, hanno durata di tre
anni ed i componenti possono essere rieletti.
Art.
22
Oltre
alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri
verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del
Consiglio Direttivo, nonché il libro Soci, il libro cassa, libro dei
materiali di proprietà dell’associazione.
Titolo
V
Esercizio
sociale - Avanzi di gestione
Art.
23
L’esercizio
sociale coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo, predisposto
il rendiconto economico finanziario lo sottoporrà all’approvazione
dell’Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art.
24
All’associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, comunque denominati, nonché i fondi di riserva e capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo
VI
Scioglimento
Art.
25
In
caso di scioglimento dell’ASSOCIAZIONE “SUBASIOSALENTO” il
patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che
svolgono attività affine e senza scopi di lucro, o a fini di pubblica
utilità. In tale ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più
liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo e ai sensi delle
leggi in vigore per gli Enti di tipo associativo senza fini di lucro.
Art.
26
Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto Sociale, si
intendono richiamate e trascritte, tutte le norme previste e contenute nel
Codice Civile in quanto applicabili.
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